Statuto

Statuto

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
Un gruppo di appassionati bianconeri, ha costituito lo Juventus Club di Lugano allo scopo e con i mezzi indicati nei seguenti articoli.
Art. 2
L’Associazione, aconfessionale e apolitica, ha per oggetto di promuovere le simpatie per la JUVENTUS F.C. ed introdurre attività a sfondo sociale, culturale oltre che sportivo escludendo espressamente ogni fine di lucro. Nell’ambito del Club non potranno essere svolte né dai Consiglieri né dai soci, attività in contrasto con gli interessi del Club medesimo.
Art. 3
L’Associazione potrà usufruire del marchio Juventus unicamente per la stampigliatura delle proprie tessere, della propria carta intestata e per la confezione dello striscione da esporre allo stadio.
Art. 4
L’anno sociale decorre dal 1° Luglio e si chiude il 30 Giugno; la convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire entro gli ultimi 3 mesi dell’anno sociale, convocata dal Consiglio Direttivo per il rendiconto morale e finanziario e per le elezioni del C.D. secondo le norme statutarie.
Art. 5
Il patrimonio è costituito:
  1. dalle quote di adesione stabilite a carico dei soci.
  2. da contributi, lasciti, donazioni che qualsiasi ente o privato possano da essa pervenire e regolarmente accettati dall’Associazione.
Art. 6
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell’Assemblea, a destinazioni che ispirino agli scopi dell’Associazione;
  1. la quota minima di adesione è fissata all’inizio di ogni anno sociale.
  2. il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno sociale; trascorso detto termine e rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota ed un sollecito scritto, il socio viene dichiarato moroso e cancellato dall’elenco. Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l’anno.
Art. 7
Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto; all’accettazione della domanda da parte del C.D., il nuovo socio deve versare la quota annua anticipata, qualunque sia la data d’iscrizione.
Art. 8
Sono organi dell’Associazione:
  1. l’assemblea dei soci.
  2. il Consiglio Direttivo.
Art. 9
L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo. La convocazione, unitamente all’ordine del giorno, deve essere spedita ai soci con almeno 20 giorni di anticipo sulla data stabilita. Il socio che intendesse inserire eventuali argomenti di discus-sione nell’ordine del giorno lo dovrà comunicare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima dell’Assemblea (farà stato la data di ricezione). L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo richiedano almeno un decimo degli iscritti, entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell’assemblea deve avvenire con avviso spedito per mezzo posta a tutti gli iscritti almeno 5 giorni liberi prima della riunione. L’assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario e all’occorrenza gli scrutatori.
Art. 10
Spetta all’Assemblea:
  1. approvare o modificare lo Statuto e l’eventuale regolamento.
  2. determinare le linee generali dell’attività dell’Associazione e prendere tutte quelle delibere che riterrà opportune.
  3. approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, per l’anno solare depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale.
  4. fissare i contributi dei soci.
  5. eleggere fra i soci, i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente che ne fa parte.
  6. eleggere i due revisori dei conti.
   
Art. 11
L’Assemblea è valida:
  1. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci iscritti.
  2. in seconda convocazione, dopo un’attesa di trenta minuti, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti; per l’elezione alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. Ciascun socio può essere considerato presente ed essere ammesso a votare nelle delibere e nelle elezioni mediante delega ad altro socio. Nessun socio potrà avere più di una delega né possono essere delegati il Presidente ed i Consiglieri. Agli effetti del presente articolo per socio si intende l’iscritto in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione.
Art. 12
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre dispari, è fissato dall’Assemblea. L’Assemblea nominerà inoltre i tre soci per le eventuali integrazioni di cui all’articolo 15.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno; il Presidente può convocare il Consiglio di propria iniziativa e deve convocarlo entro dieci giorni su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Art. 14
Il Consiglio è l’organo direttivo permanente dell’Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all’Assemblea. Spetta particolarmente al Consiglio:
  1. deliberare senza motivazione in merito all’ammissione dei soci.
  2. nominare un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere fra i suoi membri.
  3. predisporre i bilanci.
  4. proporre all’Assemblea i contributi a carico degli iscritti.
  5. dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea.
  6. deliberare sulla decadenza dei soci a norma dell’articolo 20.
  7. comunicare tempestivamente alla Juventus F.C. le sostituzioni delle cariche sociali e gli eventuali cambi di indirizzo.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente. Le sue riunioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti. Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa si rendesse vacante un seggio del Consiglio subentrerà il socio nominato ai sensi del 2° comma dell’articolo 12 con maggior numero di voti o, a parità di voti, più anziano di età.
Art. 16
Il presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti. In caso di impedimenti è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo può delegare, sotto la propria responsabilità, l’esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da soci o da singoli soci.
Art. 18
I membri del C.D. si intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni due anni ed i membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono tutte gratuite.
Art. 20
L’appartenenza all’Associazione cessa:
  1. per la perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione all’associazione di cui
all’articolo 2.
  1. per dimissioni.
  2. per morosità.
Art. 21
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi deliberati dall’Assemblea, da lasciti, donazioni e da altri proventi accettati dal Consiglio Direttivo.
Art. 22
Il presente statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
  1. che la proposta di modifica sia posta all’ordine del giorno dell’Assemblea.
  2. che all’Assemblea siano presenti almeno metà dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione; in seguito, con la maggioranza dei soci presenti all’Assemblea.
  3. che la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno 2/3 dei votanti.
Art. 23
Le sorti decisive dell’Associazione sono dunque nelle mani dei soci ed i soci devono attenersi allo statuto, ai loro doveri e, per i casi non contemplati dal presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice delle Obbligazioni.    
Per il Comitato
Il presidente:   Scelsi Alessandro